Delibera 138/04
Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete (deliberazione n.
138 del 29 luglio 2004).
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00;
- la direttiva 2003/55/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2003;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 2
marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione
n.122/02);
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2004, n. 55/04;
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04;
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- il documento per la consultazione dell’1 aprile 2003, recante “Garanzie di libero
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione
dei codici di rete” (di seguito: documento per la consultazione 1 aprile 2003).
• Considerato che:
- le disposizioni di cui all’articolo 24 comma 5, del decreto legislativo n. 164/00
definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio
caratterizzato da un’attività di autoregolazione posta in essere dall’impresa di
distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall’Autorità, alla quale compete anche
un potere di controllo successivo di conformità dell’autoregolazione delle imprese
di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l’impresa di distribuzione sia
tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall’adozione
di detti criteri;
- il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
a) l’accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a
definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti;
b) l’erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell’uso della rete
secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli
utenti;
- da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere:
a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l’impresa di distribuzione
è tenuta a stipulare il relativo contratto;
b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l’impresa di distribuzione è
tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi
delle regole di cui alla precedente lettera a);
- l’attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un numero elevato di
imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme
organizzative; e che l’eccessiva eterogeneità dei codici di distribuzione che ne può
conseguire determina un ostacolo all’apertura del mercato del gas alla concorrenza;
- le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile 2003
hanno evidenziato l’esigenza che i codici di rete adottati dall’impresa di
distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro, pur nel rispetto
dell’autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo
propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione.
• Considerato che:
- il sistema nazionale del gas è caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli
impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonché, in taluni
casi, da un’integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra
loro;
- l’assetto di cui al precedente alinea evidenzia l’esigenza, ribadita dagli operatori che
hanno partecipato alla consultazione, di:
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a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti
di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti titolari del
gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra
tali soggetti di detto gas;
b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una
gestione coordinata degli stessi tale da consentire all’utente di instaurare un solo
rapporto per il servizio di distribuzione.
• Considerato che:
- con la deliberazione n. 122/02, l’Autorità ha definito una disciplina transitoria ed
urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in
considerazione dell’elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina
semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri
cubi standard, solleva l’utente dall’onere di predeterminare il proprio impegno
massimo di prelievo;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 è stato sancito il
principio per cui l’impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai
prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna
con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine,
l’articolo 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che “nel caso di
mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali,
l’esercente l’attività di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di
conguaglio successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di
accesso al servizio di distribuzione, di cui all’articolo 24, commi 1 e 5, del decreto
legislativo n.164/00”;
- dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile
2003 emerge l’esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso
diversificato in funzione dell’entità del prelievo annuo stimato, consentendo, in
particolare:
a) all’impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con
consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo
sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
b) all’utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti
di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard
gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale
punto;
c) all’impresa di distribuzione di applicare all’utente, nelle ipotesi di cui alla
precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da questi
assunti;
- la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti
di riconsegna in bassa pressione, definita dall’Autorità con la deliberazione n. 47/00,
implica che l’impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione
dell’allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l’accesso
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al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a
50.000 metri cubi standard.
• Considerato infine che:
- ai fini dell’esercizio dei poteri di regolazione relativi all’accesso e all’erogazione del
servizio di distribuzione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione
del codice di rete, l’Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che
consentano un monitoraggio costante dell’erogazione del servizio medesimo;
- per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parità di condizioni, è
necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla
descrizione dell’impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di
manutenzione.
• Ritenuto che:
- al fine di garantire l’omogeneità del contenuto dei codici di rete per la distribuzione,
nel rispetto dell’autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione
della disciplina dell’accesso e dell’erogazione del servizio di distribuzione, definire
mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di
distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da
ciascuna impresa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.
164/00;
- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il
quale, ai sensi del citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00,
l’impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra
dall’adozione da parte dell’Autorità del predetto codice di rete tipo;
- sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra
impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas
transitato tra i soggetti titolari di tale gas;
- sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti
interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano
con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la
gestione coordinata delle interconnessioni;
- sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di
distribuzione differenziata in funzione dell’entità del prelievo annuo stimato,
prevedendo in particolare che:
a) ai fini dell’accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000
metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla
base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
b) ai fini dell’accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000
metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella
richiesta di accesso;
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- sia opportuno escludere dall’applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste
di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a
50.000 metri cubi standard;
- sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall’articolo 19,
comma 1, della deliberazione n. 122/02, definire un sistema di penali che l’impresa
di distribuzione è legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto
degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi
superiori a 200.000 metri cubi standard;
- sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella
fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura
semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di
prelievo in precedenza assunti dall’utente uscente per fornire il medesimo cliente
finale;
- sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni
da trasmettere all’Autorità e da comunicare agli utenti che intendono accedere al
servizio di distribuzione
DELIBERA
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00) e le seguenti ulteriori definizioni:
- Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481;
- chiusura del punto di riconsegna è l’operazione di intercettazione del flusso del
gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di
misura del punto di riconsegna;
- impegno giornaliero è la quantità massima di gas prelevabile su base giornaliera
presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;
- impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per
mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è
costituito dall’insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di
gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione
finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di
interconnessione e dai gruppi di misura;
- interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna è l’operazione di
intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a
monte del punto di riconsegna;
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- potere calorifico superiore effettivo è il valore del potere calorifico superiore
effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico t;
- punto di consegna dell’impianto di distribuzione, o punto di consegna, è il punto
coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l’utente rende
direttamente o indirettamente disponibile all’impresa di distribuzione il gas naturale
direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
- punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il
punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove
l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all’utente per la fornitura al
cliente finale;
- operatore prudente e ragionevole è il soggetto gestore di una attività che mette in
opera nell’esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e
lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori
sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o
circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell’altra parte;
- utente del servizio di distribuzione, o utente, è l’utilizzatore del servizio di
distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o
per cessione ad altri.
Articolo 2
Oggetto
2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e
la neutralità nell’erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come
l’utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad
uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o
più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell’impianto
direttamente o indirettamente interconnesso.
2.2 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di
distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del
presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all’utilizzo di cui al
precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all’Autorità nei 15 (quindici) giorni
successivi alla loro conclusione.
2.3 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del
medesimo impianto, esse, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del
presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli
scambi di informazioni necessari all’ottimizzazione della gestione dell’impianto. Tali
accordi sono trasmessi all’Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro
conclusione.
Articolo 3
Criteri generali per l’adozione e l’aggiornamento del codice di rete
3.1 L’Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta
un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche
le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di
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lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale
dell’Autorità.
3.2 In seguito all’entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma
3.1, l’impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:
a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita
dichiarazione scritta trasmessa all’Autorità; ovvero
b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente
provvedimento (Allegato A).
3.3 Qualora l’impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto
disposto dal comma 3.2, lettera a), l’approvazione di competenza dell’Autorità si
intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi
prevista. In tale caso, l’impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice
di rete, previa approvazione da parte dell’Autorità, mediante apposite clausole che si
giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.
3.4 L’Autorità, con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con
cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di
diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a).
3.5 L’impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai sensi del
comma 3.2, lettera a), eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3.4, in ogni
momento ha facoltà di rinunciare a tale codice che resterà comunque in vigore sino
all’approvazione da parte dell’Autorità del codice di rete predisposto dalla medesima
impresa ai sensi del comma 3.2, lettera b ).
3.6 L’Autorità pubblica ed aggiorna, nel proprio sito internet
(www.autorita.energia.it), l’elenco delle imprese di distribuzione che hanno adottato il
codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a).
3.7 L’impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente
predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera b), ed i relativi aggiornamenti, entro 15
(quindici) giorni dalla loro approvazione da parte dell’Autorità.
TITOLO 2
OBBLIGHI INFORMATIVI
Articolo 4
Descrizione dell’impianto di distribuzione
4.1 L’impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet,
la seguente documentazione:
a) l’elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di riconsegna
gestiti dall’impresa di distribuzione;
b) l’elenco dei comuni dove è svolto il servizio di distribuzione;
c) l’elenco delle sedi presso le quali l’impresa rende disponibili le informazioni di cui
al successivo comma 4.2;
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d) l’elenco dei punti di consegna di ciascun impianto di cui alla lettera a), e relativi
codici identificativi;
e) relativamente agli impianti nei quali l’impresa di distribuzione eventualmente
eserciti il servizio nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, l’individuazione
della porzione di impianto gestita nonché delle porzioni gestite da altre imprese
opportunamente indicate;
f) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da altre
imprese di distribuzione, i dati identificativi dell’interconnessione, nonché l’elenco
dei punti di consegna.
4.2 Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera c), l’impresa di
distribuzione rende disponibili ai soggetti interessati che ne facciano richiesta,
informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione, compresa la
rappresentazione planimetrica degli impianti stessi.
Articolo 5
Codice identificativo del punto di riconsegna
5.1 Entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese
di distribuzione attribuiscono un codice identificativo univoco ad ogni singolo punto di
riconsegna appartenente ad ogni singolo impianto di distribuzione gestito dalle stesse
imprese.
5.2 Il codice identificativo del punto di riconsegna dovrà almeno essere costituito
dal codice del punto di consegna correlato ad esso e da un numero progressivo.
5.3 Il codice identificativo può essere richiesto dai soggetti interessati in seguito alla
realizzazione dell’allacciamento, ovvero in occasione della richiesta di accesso al
servizio di distribuzione.
Articolo 6
Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione
6.1 L’impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet,
per ciascun impianto di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente
documentazione:
a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell’impianto, con particolare evidenza
delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di
estensione e di potenziamento;
b) il piano annuale delle manutenzioni, con evidenza degli interventi che comportano
la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio;
c) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell’erogazione del
servizio su uno o più punti di riconsegna, con l’identificazione della tipologia
d’intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati.
6.2 Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l’impresa di distribuzione tiene
conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di distribuzione
interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli accordi di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, nonché dei piani pubblicati dalle imprese di trasporto.
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6.3 La pubblicazione dei piani annuali è effettuata entro il 15 settembre 2005 ed è
aggiornata annualmente.
6.4 La pubblicazione del piano mensile è effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni
lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal mese di
settembre 2004.
Articolo 7
Dati di prelievo e profili di prelievo standard
7.1 L’impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet,
profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas, entrambi definiti
dall’Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte
le imprese di distribuzione.
7.2 L’impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente finale del
proprio impianto di distribuzione, i dati di prelievo e i dati identificativi che lo
riguardano.
Articolo 8
Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell’Autorità
8.1 l’impresa di distribuzione tiene a disposizione dell’Autorità, relativamente a
ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, e con
riferimento agli ultimi 3 (tre) anni, l’elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai
dati e delle informazioni con il dettaglio elencato all’articolo 13, comma 2.
8.2 L’impresa di distribuzione tiene a disposizione dell’Autorità, relativamente a
ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per
ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso e, per i punti di riconsegna
con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti
all’allocazione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell’impianto di
distribuzione.
Articolo 9
Obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione
9.1 L’utente comunica all’impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna:
a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l’attività di vendita dai quali lo stesso è
fornito;
b) nel caso di più esercenti l’attività di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo
stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilità del gas
naturale tra tali esercenti, convenute con i medesimi.
9.2 I soggetti di cui al comma 9.1 comunicano tempestivamente all’impresa di
distribuzione eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1,
anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali, o in corrispondenza di
nuove attivazioni o riattivazioni di punti di riconsegna con prelievi annui inferiori a
50.000 metri cubi standard.
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9.3 Qualora non comporti l’incremento del massimo prelievo orario, l’utente
titolare dell’accesso può comunicare all’impresa di distribuzione la variazione
dell’impegno giornaliero.
9.4 Per ogni punto di riconsegna la variazione in diminuzione dell’impegno
giornaliero è consentita solamente a decorrere dall’1 ottobre di ogni anno.
Articolo 10
Obblighi informativi a vantaggio dell’impresa di trasporto
10.1 L’impresa di distribuzione comunica tempestivamente all’impresa di trasporto le
informazioni ricevute dagli utenti del servizio di distribuzione di cui all’articolo 9.
10.2 L’impresa di distribuzione comunica all’impresa di trasporto:
a) i dati identificativi del soggetto da cui acquista eventuali quantitativi di gas;
b) l’indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di
trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera a) è reso
disponibile; nonché
c) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
10.3 Gli esercenti l’attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono
gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas
naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l’attività di vendita, comunicano
all’impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto:
a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale;
b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di
più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas.
10.4 I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all’impresa di
trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3, anche
a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali.
10.5 Gli esercenti l’attività di vendita che si trovano nelle condizioni di cui al comma
10.3 al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini
delle procedure di cui all’articolo 20, inviando i propri dati identificativi all’impresa di
trasporto. Gli esercenti l’attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 10.3 successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, si
registrano contestualmente.
Articolo 11
Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l’impresa di trasporto
11.1 Le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, entro 6 (sei) mesi
dall’entrata in vigore del presente provvedimento, concordano con le imprese di
trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari
all’ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto,
nonché le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del
servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del
sistema di trasporto. L’accordo è trasmesso all’Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla
sua conclusione.
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TITOLO 3
ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
Articolo 12
Continuità dell’accesso
12.1 Nei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, che costituiscono oggetto dei rapporti contrattuali in essere, l’impresa
di distribuzione garantisce la continuità dell’accesso erogando il servizio secondo le
condizioni convenute con l’utente. Tali condizioni restano in vigore sino
all’approvazione del codice di rete ai sensi dell’articolo 3, ad eccezione di quelle
incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla
sua entrata in vigore.
Articolo 13
Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del
massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti
13.1 L’accesso al servizio di distribuzione per i punti di riconsegna con prelievi annui
superiori a 50.000 metri cubi standard, nel caso di attivazioni successive alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di una variazione
contrattuale del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, ovvero di
richieste di riattivazione di punti di riconsegna esistenti, è disciplinato dal presente
articolo.
13.2 La richiesta, ai fini dell’accesso al servizio di distribuzione per i casi di cui al
comma 13.1, contiene i seguenti elementi:
a) l’elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l’accesso, completo, per
ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
• ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, matricola del misuratore
installato;
• dati identificativi del cliente finale associato a tale punto;
• potenzialità totale degli apparecchi installati presso il cliente finale e relativa
categoria d’uso del gas;
• data dalla quale si richiede che il servizio decorra;
• massimo prelievo orario, espresso in metri cubi standard /ora;
• prelievo annuo previsto;
• per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi
standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno;
b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di
riconsegna di cui alla lettera a);
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere parte contraente di contratti
di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui alla lettera a), completa
dell’indicazione delle estensioni temporali di ciascun contratto;
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d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in
virtù di contratti con esercenti l’attività di vendita opportunamente indicati, di gas
naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto corrispondenti ai punti
consegna di cui alla precedente lettera b);
e) nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera d) siano stati conclusi con una
pluralità di esercenti, l’ indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di
gas tra tali esercenti, convenute con i medesimi;
f) nel caso in cui l’accesso venga richiesto per fornire gas naturale ad un cliente finale,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver ottenuto l’autorizzazione alla
vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002;
g) nel caso in cui l’accesso venga richiesto per uso proprio, la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà relativa all’uso del gas naturale.
13.3 La richiesta di accesso deve pervenire all’impresa di distribuzione almeno 7
(sette) giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima
richiesta.
13.4 L’impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali
contenuti nella richiesta di accesso nei 2 (due) giorni successivi alla data di cui al
comma 13.3 e, in relazione ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000
metri cubi standard, effettua la rettifica dell’impegno giornaliero indicato nella richiesta,
laddove non risultasse compatibile con il vincolo di cui all’articolo 9, comma 4.
13.5 L’impresa di distribuzione soddisfa le richieste contenenti gli elementi di cui al
comma 13.2 e pervenute nei termini di cui al comma 13.3, consentendo l’accesso dalla
data indicata nelle medesime richieste, fatte salve le richieste che sottostanno alle
verifiche di cui al comma 13.6 che producano esito negativo.
13.6 Nel caso di richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna da attivare
successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di
richieste di un incremento del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi,
ovvero richieste di riattivazioni di punti di riconsegna esistenti, l’impresa di
distribuzione verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto
dell’impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico.
13.7 Qualora l’esito della verifica di cui al precedente comma 13.6 sia negativo,
l’impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al
comma 13.3, comunica al richiedente il rifiuto di accesso con atto scritto e motivato.
Copia del rifiuto viene contestualmente trasmessa all’Autorità, all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e al Ministero delle attività produttive. L’esito negativo della
verifica di cui al comma 13.6 per un punto di riconsegna, esonera l’impresa di
distribuzione dal dare seguito all’eventuale richiesta di attivazione di cui alla
deliberazione 2 marzo 2002, n. 47/00.
13.8 Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 13.3
l’impresa di distribuzione comunica all’impresa di trasporto interessata, in relazione agli
accessi al servizio di distribuzione consentiti:
a) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di
riconsegna presso i quali l’utente ha avuto accesso;
13
b) i dati identificativi dell’utente di cui alla lettera a);
c) la data dalla quale è stato consentito l’accesso;
d) i dati relativi agli esercenti l’attività di vendita, di cui al comma 13.2, lettere d) ed
e).
13.9 L’utente che ha ottenuto l’accesso ai sensi del presente articolo, comunica
tempestivamente all’impresa di distribuzione ogni modifica dei fatti oggetto delle
dichiarazioni di cui al comma 13.2.
Articolo 14
Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali
14.1 L’accesso al servizio di distribuzione che venga richiesto da un soggetto che
avvii una nuova fornitura ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri utenti,
è disciplinato dal presente articolo, purché non venga richiesta anche una variazione
della massima portata oraria, ovvero una modifica delle categorie d’uso o dell’impegno
giornaliero tale da determinare un incremento della massima portata oraria. In tali casi
l’accesso al servizio è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 13.
14.2 Ai fini dell’accesso il soggetto di cui al precedente comma fa pervenire
all’impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo articolo 29, un’apposita
richiesta che contenga i seguenti elementi:
a) l’elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l’accesso, completo, per
ciascun punto, delle seguenti informazioni:
• ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, la matricola del misuratore
installato;
• data dalla quale decorre il servizio, ai sensi dell’articolo 29;
• dati identificativi del cliente finale allacciato;
b) codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di
riconsegna di cui alla lettera a);
c) per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera a), una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente finale, o atto equipollente, che
attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l’utente
al quale il soggetto di cui al comma 14.1 si sostituisce nella fornitura al medesimo
cliente finale;
d) le dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettere da c) a g).
14.3 L’utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma
14.2 e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella
medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l’impresa di distribuzione relativo a
ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta.
14.4 L’impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali
contenuti nella richiesta di cui al comma 14.2, nei 2 (due) giorni successivi alla data di
ricezione della richiesta.
14
14.5 La richiesta di accesso di cui al comma 14.2 non implica disattivazione, ai sensi
della deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00,dei punti di riconsegna oggetto
della richiesta medesima.
14.6 L’impresa di distribuzione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 14.2, comunica all’impresa di trasporto
interessata:
a) la data a decorrere dalla quale è trasferito l’accesso presso ciascun punto di
riconsegna;
b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di
riconsegna;
c) i dati identificativi, per ciascun punto di riconsegna, del soggetto al quale è
trasferito l’accesso, nonché dell’utente al quale il medesimo soggetto si sostituisce
nella fornitura al cliente finale;
d) i dati identificativi degli esercenti l’attività di vendita, e dell’eventuale regola di
ripartizione, indicati nelle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettere d)
ed e), trasmesse ai sensi del comma 14.2;
e comunica la conferma della sostituzione al soggetto di cui al comma 14.1 e all’utente
al quale tale soggetto si sostituisce, nonché la data dalla quale la sostituzione ha effetto
ai sensi dell’articolo 29.
14.7 L’utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l’attività di vendita
che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi
esercenti ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 10,
comma 4.
Articolo 15
Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella
fornitura a clienti finali
15.1 Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi
presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il terzo giorno
lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza
della sostituzione nella fornitura.
15.2 L’impresa di distribuzione riconduce il dato di prelievo, rilevato ai sensi del
comma 15.1, al dato di prelievo corrispondente alla data dalla quale decorre
l’erogazione del servizio, estrapolando i valori dell’ultima lettura disponibile.
15.3 L’impresa di distribuzione comunica il dato di cui al comma 15.2 agli utenti
interessati dalla sostituzione nella fornitura a clienti finali. L’impresa di distribuzione
comunica altresì all’utente che ha ottenuto l’accesso al servizio ai sensi dell’articolo 14,
il dato progressivo di prelievo dell’anno termico in corso.
15
TITOLO 4
CONDIZIONI MINIME PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 16
Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell’alimentazione del punto di
riconsegna per morosità del cliente finale
16.1 In caso di perdurante morosità del cliente finale, l’utente può richiedere
all’impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il costo.
L’utente comunica l’intervento di chiusura al cliente finale secondo i tempi e le
modalità previsti per la sospensione della fornitura dall’articolo 9, comma 9.1, della
deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01.
16.2 L’impresa di distribuzione provvede all’esecuzione dell’intervento di chiusura di
cui al comma 16.1. Il dato di prelievo presso il gruppo di misura relativo al cliente
finale è rilevato in concomitanza con tale intervento. Il soggetto che effettua la lettura
rende noto tale dato, se non già disponibile, all’impresa di distribuzione, all’utente ed al
cliente finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente
all’intervento di chiusura del punto di riconsegna.
16.3 L’impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause
indipendenti dalla sua volontà, l’intervento di chiusura di cui al comma 16.1, comunica
il mancato intervento all’utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:
a) le cause del mancato intervento di chiusura;
b) se sussiste, la possibilità di procedere con l’intervento di interruzione
dell’alimentazione del punto di riconsegna;
c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell’intervento di cui alla lettera b).
16.4 Nel caso in cui l’utente richieda di procedere all’effettuazione dell’intervento di
interruzione di cui al comma 16.3, lettera b), l’impresa di distribuzione, entro il secondo
giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all’utente il preventivo dettagliato
per l’effettuazione dell’intervento d’interruzione dell’alimentazione del punto di
riconsegna.
16.5 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell’utente del
preventivo di cui al comma 16.4, l’impresa di distribuzione concorda con lo stesso la
data dell’esecuzione dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di
riconsegna.
Articolo 17
Sospensione dell’erogazione del servizio di distribuzione
17.1 L’impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo
necessario a garantire l’alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i
costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti
interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell’erogazione del servizio
per:
a) interventi di manutenzione;
b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell’impianto di
distribuzione;
16
c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;
17.2 L’impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano
sospensione dell’erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c). Essa può riprogrammare tali interventi,
dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in ogni caso tale
comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo di almeno 48
(quarantotto) ore rispetto alla data di esecuzione dell’intervento programmata.
17.3 In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o più
utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro il giorno 15
del mese precedente al mese in cui è previsto l’intervento, l’impresa di distribuzione
verifica la possibilità di accettare la richiesta e comunica l’esito della verifica entro il
giorno 25 del mese precedente all’intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno
dei termini indicati nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro
giorno festivo, tale termine è rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La
riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente articolo a
carico gli utenti.
17.4 Nei casi di sospensione dell’erogazione del servizio, l’impresa di distribuzione
effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità la dovuta diligenza di
un operatore prudente e ragionevole, affinchè il periodo di sospensione sia limitato al
tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento, impegnandosi ad avvertire
tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di
sospensione non programmati.
17.5 In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro
bombolaio, l’impresa di distribuzione è responsabile dell’odorizzazione del gas.
Articolo 18
Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione
18.1 L’impresa di distribuzione applica ai punti di riconsegna con prelievi annui
superiori a 200.000 metri cubi standard penali per superamento dell’impegno
giornaliero.
18.2 Le penali di cui al comma 18.1 sono stabilite dall’Autorità con proprio
provvedimento. In via transitoria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30.
18.3 I ricavi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti in detrazione dal
termine relativo al vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione relative all’anno
termico successivo.
Articolo 19
Procedure funzionali all’allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di
riconsegna condivisi del sistema di trasporto
19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all’impresa di
trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di
riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:
a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di
riconsegna correlati a un singolo punto di consegna, determina sulla base della
tipologia di misura:
17
• il totale mensile dei prelievi basati su misure;
• il totale mensile dei prelievi stimati;
• il totale giornaliero dei prelievi misurati;
b) individua nell’ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie d’uso di
cui all’articolo 7, comma 1;
c) individua il quantitativo su base mensile immesso dall’impresa di distribuzione a
proprio titolo.
I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di
correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di
correzione.
19.2 L’impresa di distribuzione trasmette i dati di cui al comma 19.1 all’impresa di
trasporto, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si
riferiscono i dati.
Articolo 20
Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti
di riconsegna condivisi del sistema di trasporto
20.1 L’impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all’articolo 19, per ogni punto di
riconsegna condiviso del sistema di trasporto:
a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di
riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui all’articolo 19,
comma 1, lettera c), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui all’articolo
19, comma 1, e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati
mensili di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a);
b) sulla base dei dati di cui alla lettera a) del presente comma, dei dati di cui
all’articolo 19, comma 1, lettera b), delle informazioni di cui all’articolo 10,
all’articolo 13, comma 8 lettera d), e all’articolo 14, comma 6, lettera d), determina
per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;
c) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di
cui all’articolo 7, comma 1, associati alle categorie d’uso trasmesse dalle imprese di
distribuzione, e individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni
utente del servizio di trasporto.
20.2 Qualora sia resa disponibile la misura per un punto di riconsegna oggetto di
stima di prelievo, l’impresa di trasporto, ai fini dell’allocazione, rettifica il dato stimato
effettuando un conguaglio nel mese in cui la misura si renda disponibile.
Articolo 21
Monitoraggio del gas immesso e prelevato
21.1 Annualmente le imprese di distribuzione raccolgono, per singolo impianto o per
la porzione di impianto gestita, i dati relativi al gas naturale prelevato presso la totalità
dei punti di riconsegna, opportunamente corretti per riportare i quantitativi di gas
prelevati alle condizioni standard, e i dati corrispondenti ai quantitativi di gas transitati
18
presso i punti di consegna corrispondenti, diminuiti degli eventuali quantitativi immessi
dalle stesse imprese di distribuzione a proprio titolo.
21.2 I dati di cui al precedente comma 21.1 sono comunicati all’Autorità e pubblicati
dall’impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet, entro il 30 settembre
di ogni anno.
Articolo 22
Determinazione del potere calorifico superiore effettivo
22.1 Le modalità e le procedure per la determinazione del potere calorifico superiore
effettivo sono determinate con provvedimento dell’Autorità.
22.2 Sino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 22.1, sono prorogate le
disposizioni di cui all’articolo 16, commi 1, 2, 5, 6, 7 della deliberazione 28 dicembre
2000, n. 237/00.
Articolo 23
Responsabilità e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna
dell’impianto di distribuzione
23.1 Sono a carico dell’impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di
metrologia legale e di lettura dell’impianto di misura associato al punto di consegna
dell’impianto di distribuzione dalla stessa gestito.
23.2 Qualsiasi modifica apportata all’impianto di misura del punto di consegna della
rete di distribuzione è preventivamente comunicata dall'impresa di distribuzione
all’impresa di trasporto.
23.3 Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli utenti
del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o indirettamente, presso il
corrispondente punto di riconsegna del sistema trasporto, possono chiedere all’impresa
di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso l’impianto di
misura.
23.4 I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all’utente che la
richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto
dell’impianto di misura, il costo delle verifiche è addebitato all’impresa di distribuzione.
Articolo 24
Fatturazione e pagamento
24.1 Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di
prelievo misurati, l’impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei
profili di prelievo standard di cui all’articolo 7.
24.2 Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione basati
su dati di prelievo stimati sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilità, da parte
dell’impresa di distribuzione, di dati di prelievo misurati.
24.3 Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici identificativi dei
punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui all’articolo 5.
19
24.4 L’impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La
trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax e conferma per
lettera.
24.5 La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell’utente non
può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse. In caso di
scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il
termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente.
24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l’impresa di distribuzione può
applicare sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i
termini di cui al precedente comma 24.5, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso
EURIBOR a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di
2 (due) punti percentuali.
24.7 Nel caso di morosità dell’utente dell’impresa di distribuzione, quest’ultima ha
diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all’articolo 26.
Articolo 25
Condizioni economiche per l’attività di lettura e di gestione dei dati
25.1 La determinazione delle condizioni economiche relative all’attività di lettura dei
consumi e di gestione dei dati di consumo di cui all’articolo 4, comma 9, della
deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, applicate dall’impresa di distribuzione,
costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell’Autorità.
25.2 Sino all’adozione del provvedimento di cui al comma 25.1, le imprese di
distribuzione rendono pubblici, anche mediante il proprio sito internet, eventuali costi
relativi alle attività di cui al medesimo comma 25.1.
TITOLO 5
TUTELA DEI CONTRAENTI
Articolo 26
Garanzia finanziaria
26.1 L’impresa di distribuzione può richiedere all’utente il rilascio di una garanzia
finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché
l’importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di
distribuzione di gas.
26.2 L’utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni, la garanzia finanziaria sino
all’importo originario di sottoscrizione nel caso in cui l’impresa di distribuzione vi
attinga per rivalersi dell’importo dovuto dall’utente stesso nei casi di cui all’articolo 24,
comma 7.
Articolo 27
Risoluzione delle controversie
27.1 In caso di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del
contratto di distribuzione, e fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2,
comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono
all’Autorità per l’attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla
stessa definite con proprio regolamento.
20
TITOLO 6
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 28
Disposizioni transitorie in materia di profili di prelievo standard
28.1 Sino all’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di cui all’articolo 7,
comma 1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche tramite il proprio sito
internet, entro l’1 ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse, e le relative
categorie d’uso del gas associate.
28.2 Sino all’adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di cui all’articolo 7,
comma 1 la stima dei dati di cui all’articolo 24, comma 1, è effettuata applicando i
profili di prelievo e le categorie d’uso di cui al comma 28.1.
28.3 Entro la medesima data di cui al comma 28.1, le imprese di distribuzione
trasmettono all’Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento utilizzato
per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d’uso di cui al comma 28.1.
Articolo 29
Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti
finali
29.1 L’impresa di trasporto, per quanto non già applicato, entro e non oltre 6 (sei)
mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, presenta all’Autorità per
l’approvazione, proposte di modifica della disciplina di trasferimento di capacità di cui
al proprio codice di rete per il trasporto, finalizzate a consentire che, entro l’inizio
dell’anno termico 2005-2006:
a) i trasferimenti di capacità presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto
abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese;
b) sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per la
presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacità.
29.2 Sino all’entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma
29.1, l’impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all’articolo 14,
comma 2, consentendo l’accesso con decorrenza dall’1 del mese successivo al mese nel
quale è pervenuta la richiesta medesima. A tal fine, la richiesta di accesso deve
pervenire all’impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo di tale mese.
29.3 A seguito dell’approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma
29.1, l’Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di
accesso per sostituzione di cui all’articolo 14, comma 2, e per la decorrenza della
sostituzione di cui al medesimo articolo.
Articolo 30
Disposizioni transitorie in materia di penali per il servizio di distribuzione
30.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai punti di riconsegna di cui
all’articolo 18, e sono valide sino alla predisposizione da parte dell’Autorità dei criteri
per la determinazione delle tariffe di distribuzione di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo n. 164/00, relative al secondo periodo di regolazione di cui alla deliberazione
dell’Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04.
21
30.2 L’impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna di cui all’articolo 18,
definisce un volume mensile massimo ammissibile, pari all’impegno giornaliero
moltiplicato per il numero dei giorni del mese. Nel caso in cui il volume mensile
prelevato sia eccedente rispetto al volume mensile massimo ammissibile, l’impresa di
distribuzione applica a tali volumi eccedenti un corrispettivo a titolo di penale pari al
100 per cento della quota variabile della tariffa di distribuzione, relativa al primo
scaglione, applicata dalla stessa impresa di distribuzione nell’ambito tariffario ove il
punto di riconsegna è ubicato.
30.3 Nel caso in cui l’accesso di cui all’articolo 13 decorra a partire da un giorno
diverso dal primo del mese, per tale mese il volume mensile massimo ammissibile di cui
al comma 30.2 è ridefinito tenendo conto della data di accesso.
Articolo 31
Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti
dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto
31.1 Entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’impresa di
trasporto redige e trasmette all’Autorità :
a) il protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione
trasmettono ai sensi dell’articolo 19;
b) il piano per l’adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell’applicazione
della procedura indicata all’articolo 20;
c) le modalità di registrazione dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 5.
31.2 Ottemperato l’obbligo di cui al comma 31.1, l’impresa di trasporto ne da
comunicazione sul proprio sito internet.
31.3 L’applicazione degli articoli 9, 10, 13, comma 8, lettera d), e 14, comma 6,
lettera d), decorre a partire dalla data della comunicazione di cui al comma 31.2.
31.4 Trascorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione di cui al comma 31.2, l’impresa di
trasporto attua il protocollo di cui al comma 31.1, lettera a), e attiva il sistema
informativo con gli adeguamenti predisposti di cui al medesimo comma 31.1, lettera b).
31.5 L’articolo 19 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data
di cui al comma 31.4.
31.6 L’articolo 20 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a un
periodo di 3 (tre) mesi dalla data di cui al comma 31.4.
31.6 Qualora alla data di cui al comma 31.6, non sia ancora entrato in vigore il
provvedimento dell’Autorità di cui all’articolo 7, comma 1, nel periodo intercorrente tra
tale data e la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento dell’Autorità di cui
all’articolo 7, comma 1:
a) le imprese di distribuzione, al fine della trasmissione dei dati di cui all’articolo 19,
in luogo delle categorie d’uso di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), individuano
e trasmettono all’impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile;
b) l’impresa di trasporto, ai fini dell’allocazione di cui all’articolo 20, effettua la
profilazione giornaliera dei dati mensili, distinguendo tra prelievi di clienti finali
22
civili e prelievi di altri clienti finali e utilizzando a tal fine la percentuale di prelievi
per uso civile di cui alla lettera a).
Articolo 32
Disposizioni finali
32.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità.
29 luglio 2004 Il Presidente: A. Ortis
Allegato A
Schema di codice di rete per la distribuzione
L’impresa di distribuzione redige il codice di rete per la distribuzione, ai sensi
dell’articolo 3 del presente provvedimento, sulla base del seguente schema di codice di
rete per la distribuzione.
1. Sezione Informazione, costituito dai capitoli:
Contesto normativo
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei
provvedimenti dell’Autorità, e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell’applicazione
del codice di rete.
Descrizione dell’impianto e della sua gestione
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati da pubblicare sul proprio sito
internet, o da tenere a disposizione presso siti resi noti al pubblico per il maggiore
dettaglio, l’impianto, o gli impianti, o la porzione di impianto che l’impresa di
distribuzione gestisce. In particolare, nel capitolo sono forniti:
a) la rappresentazione geografica e schematica dell’impianto di distribuzione, con
l’ubicazione delle reti, dei punti di consegna, dei punti di riconsegna, e delle
interconnessioni con le imprese di trasporto a monte, delle interconnessioni con altri
impianti di distribuzione, e/o delle interconnessioni nel medesimo impianto con altre
imprese di distribuzione;
b) l’indicazione delle prestazioni dell’impianto nelle principali situazioni di esercizio,
nonché la descrizione delle modalità e dei sistemi utilizzati per la loro
determinazione, e l’indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità
di determinazione.
Descrizione dei servizi
Il capitolo descrive i servizi che l’impresa di distribuzione offre con la propria attività.
Procedure di coordinamento informativo
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra
l’impresa di distribuzione e gli utenti, le altre imprese di distribuzione, le imprese di
trasporto, e altri soggetti interessati dall’attività di distribuzione, e le modalità che
assicurano la riservatezza dei dati sensibili. In particolare:
a) la metodologia usata per la definizione dei codici identificativi dei punti di
riconsegna;
b) la metodologia per l’elaborazione dei programmi di estensione, potenziamento e
di manutenzione relativi a ciascuno degli impianti di distribuzione gestiti, con
l’indicazione dei criteri applicati;
c) la definizione e la pubblicazione di profili di prelievo standard relativi a
categorie d’uso del gas;
d) obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione;
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e) la descrizione del processo di scambio informazioni a vantaggio delle imprese di
trasporto;
f) gli accordi per il coordinamento tra le imprese di distribuzione e l’impresa o le
imprese di trasporto, relativi all’ottimizzazione della gestione degli impianti di
distribuzione e delle reti di trasporto;
g) le procedure operative e gli scambi di informazioni tra imprese di distribuzione
operanti su un medesimo impianto.
2. Sezione Accesso al servizio di distribuzione
Nella sezione è descritto l’intero iter per l’accesso al servizio di distribuzione, in
particolare:
a) la procedura per la richiesta di accesso, nella quale vengono descritti i dati
contenuti nella richiesta e le modalità di inoltro della stessa presso l’impresa di
distribuzione;
b) la fase di esame da parte dell’impresa di distribuzione, e le modalità di
comunicazione per i casi in cui può conseguire il motivato rifiuto dell’accesso;
c) la descrizione della procedura per la sostituzione nella fornitura al cliente finale
e le modalità relative ai flussi informativi tra impresa di distribuzione e utenti;
Descrizione delle garanzie finanziarie
Il capitolo descrive le modalità di richiesta delle garanzie finanziarie a copertura delle
obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione.
3. Sezione Erogazione del servizio
Modalità operative per l’erogazione del servizio
Il capitolo descrive le modalità operative e la gestione delle operazioni relative
all’attivazione e disattivazione della fornitura presso i punti di riconsegna, alla chiusura
del punto di riconsegna e all’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna;
inoltre descrive le procedure e i flussi informativi adottati in caso di sospensione
dell’erogazione del servizio.
Gestione del servizio
Il capitolo descrive le modalità operative e il flusso informativo tra i soggetti interessati
direttamente o indirettamente dall’erogazione del servizio. In particolare:
a) le regole per la determinazione delle penali per il servizio di distribuzione;
b) le procedure funzionali all’allocazione dei quantitativi di gas presso punti di
riconsegna del sistema di trasporto condivisi;
c) la descrizione delle modalità di raccolta ed elaborazione dati relativi ai
quantitativi di gas immesso e prelevato per ogni singolo impianto gestito
dall’impresa di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita.
4. Sezione Misura e qualità del gas naturale
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Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura del
gas
Il capitolo descrive le procedure relative all’esecuzione di interventi presso la cabina di
riduzione e misura del gas naturale. Il capitolo descrive, inoltre, le procedure e gli
interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti di regolazione e misura del gas,
evidenziando gli aspetti legati alla programmazione degli interventi ed alla trasmissione
delle informazioni.
Misura del gas
Il capitolo descrive le modalità per la misura del gas consegnato e riconsegnato e per la
validazione delle misurazioni. In particolare:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di lettura, di trasmissione dati e di
attività collaterali all’attività principale legate alla misura del gas presso la cabina
di riduzione e misura;
b) le modalità di rilievo del dato di misura presso i punti di riconsegna;
Odorizzazione del gas
Il capitolo descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di odorizzazione del gas
naturale in transito presso la cabina di regolazione e misura.
Qualità del gas
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla verifica e determinazione della qualità del gas
naturale distribuito.
5. Sezione Amministrazione
Fatturazione e pagamento
Il capitolo descrive le modalità di fatturazione da parte dell’impresa di distribuzione, e i
termini e le modalità di pagamento da parte degli utenti del servizio.
Responsabilità delle parti
Il capitolo descrive le responsabilità delle parti contrattuali (impresa di distribuzione e
utente), in particolare:
- le modalità per il recesso, la cessione e la risoluzione del contratto;
- le procedure relative a casi di forza maggiore;
- disposizioni fiscali e amministrative;
- altri obblighi delle controparti contrattuali.
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Risoluzione delle controversie
Il capitolo descrive, in caso di controversie relative all’interpretazione o all’applicazione
del contratto tra i contraenti, le modalità e la procedura di arbitrato per la risoluzione
della controversia.
6. Sezione Emergenze
Gestione delle emergenze di servizio
Il capitolo descrive le procedure che l’impresa di distribuzione attiva nel caso di
insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono
con il normale esercizio dell’impianto, o che impongono speciali vincoli al suo
svolgimento, anche con particolare riferimento ai provvedimenti dell’Autorità in
materia e alle linee guida emanate dall’Atig relative alla modalità di gestione delle
emergenze.
7. Sezione Qualità del servizio
Qualità commerciale del servizio
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla qualità commerciale del servizio di
distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell’Autorità e alla
divulgazione delle informazione e dei dati relativi.
Sicurezza e continuità del servizio
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla sicurezza e continuità del servizio di
distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell’Autorità e alla
divulgazione delle informazione e dei dati relativi.
Interventi per la promozione dell’efficienza energetica
Il capitolo descrive gli aspetti legati all’offerta e all’esecuzione di interventi di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
Il capitolo descrive le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di
utenza a gas.
8. Sezione Aggiornamento del codice di rete per la distribuzione
Nella sezione sono descritte le procedure di aggiornamento del codice di rete per la
distribuzione e gli obblighi di pubblicazione da parte delle imprese di distribuzione.