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Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni e le società pubbliche abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del medesimo decreto.

Si evidenzia che l’accesso civico deve essere distinto dall’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato.

La richiesta, che può essere redatta sul “modulo per l’esercizio del potere di accesso“ appositamente predisposto, va  presentata  al Responsabile della Trasparenza della AMG Energia e può essere inviata tramite:

  1. posta ordinaria all’indirizzo: AMG Energia S.P.A.- Responsabile della Trasparenza, Via Tiro a Segno, 5, 90123,  Palermo;
  2. posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: accessocivico@pec.amgenergia.it.

L’oggetto dell’accesso civico

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della società AMG Energia S.p.A., qualora la stessa ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità delle società partecipate che hanno un proprio Responsabile della Trasparenza.

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell’obbligo, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione “Società Trasparente”, del dato omesso e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto.  Se invece l’informazione o il dato è già pubblicato nel sito nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al soggetto della società titolare del potere sostitutivo.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione della società o dalla formazione del silenzio.

Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili

Il Responsabile della Trasparenza è  dott.ssa Ada Terenghi  nominata mediante Delibera C.d.A n. 290 del 22/12/2016

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Direttore Generale.

Ultimo aggiornamento

22 Luglio 2021, 17:05